Statuto

Statuto dell’Associazione Romana di Entomologia

1 – Costituzione dell’Associazione.

Art. 1. – Si è costituita nel 1945, con sede in Roma, un’Associazione di persone dedite allo studio degli insetti e di altri Artropodi. Tale Associazione, sotto il nome di «Associazione Romana di Entomologia» (A.R.D.E.), si propone. per mezzo dei propri associati, di coordinare studi e ricerche di entomologia pura ed applicata e di contribuire ad una maggiore conoscenza della fauna entomologica italiana, con particolare riguardo a quella delle regioni centro-meridionali ed insulari.

Art. 2. – Emblema dell’Associazione è la riproduzione schematica di una lucciola.

II – Attività sociali.

Art. 3 – Per conseguire i propri fini, l’Associazione tiene adunanze, organizza visite ed escursioni, facilita i contatti fra gli entomologi, stimola e favorisce le attività entomologiche, promuove tutte quelle manifestazioni che possono comunque favorire gli studi entomologici, pubblica un Bollettino trimestrale ed eventualmente Memorie.

III – Dei Soci

Art. 4. – Il numero dei soci e illimitato. Possono appartenere all’Associazione anche stranieri ed enti scientifici.

Art. 5. – Possono esservi due categorie di soci: ordinari ed onorari.

Art. 6. – I soci ordinari sono ammessi in seguito a loro richiesta. I soci onorari sono invece scelti e nominati dall’Assemblea fra persone di speciali meriti scientifici o particolarmente distintesi nei riguardi dell’Associazione.

Art. 7. – L’ammissione dei nuovi soci è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea generale.

Art. 8. – I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, con le modalità stabilite dal Regolamento. I soci onorari sono esonerati da tale obbligo.

Art. 9. – I soci ordinari che versino all’Associazione una quota sociale annua pari a cinque volte quella ordinaria acquistano la qualifica di soci benemeriti, con diritto di iscrizione in apposito elenco da pubblicarsi annualmente con la lista dei soci. I soci studenti, esclusi gli universitari, godono della riduzione del cinquanta per cento sulla quota sociale ordinaria.

Art. 10. – II diritto di voto spetta a tutti i soci individuali in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 11. – Tutti i soci hanno diritto ad una copia delle pubblicazioni sociali periodiche, alla consultazione della Biblioteca sociale, alla pubblicazione, sul Bollettino, nei limiti dello spazio disponibile, di lavori originali e di avvisi per acquisto, scambio, studio, ecc., di materiale entomologico.

Art. 12. – Le dimissioni dei soci sono disciplinate da apposite norme del Regolamento.

IV — Biblioteca.

Art. 13 – La Biblioteca sociale è costituita dalle pubblicazioni ricevute in dono, acquistate od avute in cambio del Bollettino.

V – Patrimonio sociale.

Art. 14. – Il Patrimonio sociale è costituito: dai contributi liberamente elargiti da persone fisiche e giuridiche, dalla biblioteca sociale, dagli immobili e dai mobili (arredi, collezioni, attrezzature scientifiche, ecc.) di proprietà dell’Associazione.

Art. l5. – I fondi dell’Associazione provenienti dai contributi dei soci e da donazioni destinate all’incremento dell’Associazione, sono depositati presso un Istituto di credito.

Art. 16. – I beni patrimoniali dell’Associazione debbono essere inventariati. Il Consiglio direttivo è responsabile in solido verso l’Associazione della integrità del patrimonio sociale, che dovrà essere diligentemente amministrato in conformità alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

VI – Cariche sociali.

Art. 17. – Il Consiglio direttivo si compone di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario, di un Tesoriere, di un Bibliotecario, di un Direttore responsabile delle pubblicazioni e di cinque Consiglieri.

Art. 18. – I1 Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e presso terzi, convoca e dirige le Assemblee generali e le riunioni del Consiglio direttivo, legalizza con la propria firma gli atti sociali.

Art. 19. – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

Art. 20. – Il Segretario cura la corrispondenza coi soci e coi terzi, compila i verbali delle adunanze, tiene il protocollo della corrispondenza, i registri dei soci, dei verbali, dell’inventario, ecc. ed è responsabile di tutto ciò che riguarda gli atti sociali. Attende inoltre all’ordinaria amministrazione sociale.

Art. 21. – I1 Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dell’Associazione; tiene i registri amministrativi e contabili; redige, alla fine di ogni anno solare, il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio a venire; risponde del proprio operato di fronte al Consiglio direttivo.

Art. 22. – I1 Bibliotecario provvede al funzionamento della Biblioteca, della quale è responsabile di fronte al Consiglio direttivo, ai cambi ed a tutte le attività miranti all’acquisizione di nuovo materiale, all’inventario e schedatura delle pubblicazioni.

Art.23. – I Consiglieri coadiuvano il Presidente ed il Vicepresidente nel funzionamento generale dell’Associazione. Il Consigliere più anziano d’iscrizione può sostituire nelle riunioni il Presidente ed il Vicepresidente, qualora questi siano impediti.

Art. 24. – Il Comitato di Redazione, cui è affidata la redazione e la pubblicazione del Bollettino e delle Memorie, è composto dal Direttore responsabile delle pubblicazioni e da quattro soci. Il Direttore responsabile cura la corrispondenza relativa alle pubblicazioni ed intrattiene i rapporti con gli Autori.

Art. 25. – I membri del Consiglio direttivo e del Comitato ili Redazione sono eletti dall’Assemblea generale per votazione segreta a maggioranza di voti; a parità di voti viene eletto il socio più anziano d’iscrizione.

Art. 26. – Le cariche sociali ed il lavoro di Soci nei confronti dell’Associazione non sono retribuiti in alcun modo. Le cariche sociali hanno durata triennale rinnovabile. Non possono essere contemporaneamente occupate più cariche sociali dallo stesso socio.

Art. 27. – L’Assemblea generale dei Soci si riunisce nel primo trimestre di ogni anno o nell’ultimo mese dell’anno precedente a quello cui si riferisce, per convocazione del Presidente. La convocazione viene effettuata con almeno quindici giorni di anticipo sulla data dell’Assemblea e contiene l’Ordine del Giorno.

Art. 28. – L’Assemblea generale provvede ogni tre anni al rinnovo delle cariche sociali ed alla nomina di due Revisori dei Conti. L’assemblea generale approva ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo e ratifica le nomine di nuovi soci.

Art. 29. – Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione e sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti quando sia presente la metà dei soci più uno; qualora tale numero non sia raggiunto in prima con­vocazione. l’Assemblea delibera validamente, in seconda convocazione, con i soci presenti, quale che sia il loro numero, ed a maggioranza semplice, escluso il disposto del seguente capoverso.

Per deliberazioni attinenti modifiche sostanziali dello Statuto e scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 30. – Su richiesta scritta di almeno dieci soci può essere convocata un’Assemblea straordinaria, che delibera con le modalità stabilite per l’Assemblea ordinaria.

Art. 31. – Per le elezioni alle cariche sociali i soci che non intervengono all’Assemblea possono inviare la scheda di votazione in doppia busta chiusa (quella esterna deve essere firmata) indirizzata al Consiglio direttivo. Non sono ammesse deleghe.

VIII — Pubblicazioni sociali.

Art. 32. – Per la redazione delle pubblicazioni sociali è competente il Comitato di redazione: esso esercita il controllo sul materiale inviato per la stampa e ne cura la pubblicazione secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 33. – Le pubblicazioni sociali sono finanziate con le entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione; l’attività amministrativa relativa alle stesse è affidata al Tesoriere.

IX — Sede .sociale.

Art. 34. – Per tutto ciò che riguarda la sede sociale, è competente, secondo le norme del Regolamento, il Consiglio direttivo.

X — Disposizioni generali.

Art. 35. – Il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del Regolamento interno dell’Associazione, che dovrà successivamente essere approvato dall’Assemblea generale dei soci.

Art. 36. – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad una Istituzione Scientifica Pubblica, secondo le deliberazioni della Assemblea generale dei Soci.

REGOLAMENTO

1 — Disposizioni generali.

Art. 1 – I soci ordinari versano una somma annua il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. I soci che risiedono all’estero versano la stessa quota di quelli residenti in Italia.

Art. 2. – Le iscrizioni dei soci decorrono dal primo gennaio, anche se avvenute successivamente.

Art. 3 – Le quote sociali vanno versate entro il primo trimestre dell’anno.

Art. 4 – Coloro che non siano in regola col versamento della quota sociale saranno invitati dal Tesoriere a regolarizzare la loro pendenza con l’Associazione entro un dato termine, trascorso il quale possono, per deliberazione del Consiglio, essere cancellati dall’albo dell’Associazione. Ai soci morosi è sospeso l’invio delle pubblicazioni.

Art. 5 – Le dimissioni da socio devono essere presentate almeno due mesi prima della fine dell’anno; in caso contrario l’adesione all’Associazione è rinnovata d’ufficio ed il socio è obbligato al pagamento della quota per l’anno seguente.

Art. 6 – I1 Presidente può indire, presso la sede dell’Associazione od in altro luogo, riunioni al fine di incrementare le relazioni di studio tra i soci, permettere loro di trattare argomenti di carattere entomologico, scambiare materiale, ecc.

Art. 7. – Il Consiglio direttivo può conferire, a soci che non siano investiti di cariche sociali, incarichi speciali e temporanei, ritenuti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 8. – Tutti i versamenti all’Associazione vanno effettuati tramite conto corrente postale; la corrispondenza deve essere indirizzata impersonalmente alla «Associazione Romana di Entomologia ».

II — Sede sociale.

Art. 9 – Del funzionamento della Sede è responsabile il Consiglio direttivo. In apposito albo verranno esposte e rese quindi note tutte le disposizioni a cui devono attenersi i soci che desiderano frequentare la Sede stessa.

III — Biblioteca.

Art. 10. – Tutto il materiale costituente la Biblioteca deve essere inventariato e schedato.

Art. 11. — L’accettazione e la proposta di scambio delle rispettive pubblicazioni con Società od Enti sono deliberate dal Consiglio.

Art. 12. – Il prestito di pubblicazioni della Biblioteca è concesso ai soci purché questi rilascino regolare ricevuta e si impegnino a restituire il materiale entro i termini e con le modalità stabilite dal Bibliotecario.

Art.  13 – Nel Bollettino si pubblicano, oltre agli Atti Sociali, lavori originali brevi, reperti, recensioni, rassegne, bibliografie, annunci, relazioni di congressi di esplorazioni, di raccolte, ecc. dando la preferenza ai lavori riguardanti l’entomofauna dell’Italia centro-meridionale ed insulare. Nelle Memorie si pubblicano lavori originali di maggior mole.

Art. 14. – I lavori possono essere redatti in lingua italiana, latina, francese, inglese, tedesca o spagnola. I lavori devono essere corredati di un riassunto in italiano e da uno in lingua straniera.

Art. 15 – L’accettazione dei lavori e delle note da pubblicarsi è affidata al Comitato di redazione. Il Comitato di redazione può valersi della collaborazione di soci particolarmente competenti nei vari settori dell’entomologia.

Art. 16 – I1 Comitato di redazione può rifiutare, con giudizio inappellabile, la pubblicazione di lavori ritenuti inadatti. L’ammissione alla pubblicazione dei lavori non implica da parte dell’Associazione riconoscimento od approvazione delle teorie sviluppate, né delle opinioni manifestate dagli Autori ai quali spetta tutta la responsabilità delle questioni eventualmente suscitate dai propri scritti per ragioni di priorità o di proprietà intellettuale.

Art. 17. – L’ordine di pubblicazione dei lavori è stabilito tenendo conto non soltanto della data di accettazione del lavoro, ma anche delle esigenze tipografiche.

Art. 18 – Le norme per la pubblicazione dei lavori sono pubblicate sul Bollettino.

Art. 19. – Gli originali dei lavori pubblicati non vengono restituiti.

Art. 20 – Agli Autori verrà fatto omaggio di n. 50 estratti senza copertina dei loro lavori ospitati nelle pubblicazioni sociali. Un numero maggiore di estratti potrà essere ottenuto a pagamento, come pure estratti con copertina appositamente stampata o l’uso di carta speciale.

Art. 21. – I soci che abbiano debiti arretrati non soddisfatti con l’Associazione non potranno stampare lavori nelle pubblicazioni sociali fino a quando non abbiano regolato le loro pendenze. Tale norma vale anche per i soci non in regola con la quota sociale.

Art. 22. – In casi eccezionali si possono pubblicare sul Bollettino o sulle Memorie anche lavori di Autori non facenti parte dell’Associazione.